I prelievi delle somme accreditate sulle carte nominative sono ammessi, senza rilascio di atto di quietanza, anche mediante l'uso di distributori automatici di banconote installati presso gli uffici postali abilitati. Il titolare della carta nominativa puo' disporre delle somme accreditate per effettuare operazioni presso gli uffici postali abilitati o presso soggetti all'uopo autorizzati.

Testo vigente dal 12 gennaio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;430~art2 · fonte del testo