Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1987
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1991 al 25 aprile 2001. 327 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I valori delle marche previste dall'art. 20 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973, sono fissati a decorrere dal 1 gennaio 1988 nelle seguenti misure: per dichiarazioni per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare per merci estere:
tolto: se il valore dichiarato della merce non supera L. 60.000.000.............. L. 1.150 se il valore suddetto supera lire 60.000.000 ma non L. 160.000.000................. L. 2.000 se il valore suddetto supera lire 160.000.000 ma non L. 300.000.000......... L. 5.000 se il valore suddetto supera lire 300.000.000 ma non L. 500.000.000........... L. 10.000 se il valore suddetto supera lire 500.000.000................... L. 20.000 per i manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:
tolto: di stazza netta fino a 1.000 tonnellate........ L. 2.000 di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate..... L. 5.000 di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate....... L. 10.000 di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate...................... L. 20.000 per ogni estratto di manifesto........... L. 1.150 per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili..... L. 2.000 per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente........ L. 1.150 per ogni istanza................... L. 2.000
tolto: Per i documenti di cui ai punti c), d), e), f), e g) dell'art. 20 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973 il valore delle marche e' quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese. Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale: 2% sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-24;532~art1 · fonte del testo
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