Spetta alla regione e alle province l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredita' e legati, da parte di enti pubblici locali e delle persone giuridiche private, di cui all'art. 17 della legge 11 marzo 1972, n. 118, operanti nell'ambito del rispettivo territorio, nelle materie di loro competenza. Nelle materie che esulano dalla competenza della regione e delle province, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate ai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano per gli enti pubblici locali operanti nell'ambito del rispettivo territorio e per le persone giuridiche private di cui all'art. 18 della citata legge 11 marzo 1972, n. 118.

Testo vigente dal 28 dicembre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;526~art17 · fonte del testo