L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - Spetta alla regione, in particolare, assumere le iniziative e svolgere le attivita' dirette a promuovere e sviluppare, sul piano ordinamentale, la cooperazione, l'educazione cooperativa ed a favorire e realizzare studi e ricerche nel settore cooperativo. Sono di competenza delle province gli interventi di sostegno finanziario, anche ai fini della difesa dell'occupazione, a favore delle societa' cooperative che svolgono attivita' nelle materie di competenza provinciale, restando di competenza della regione, in base a quanto disposto dall'art. 4, n. 9, dello statuto, gli analoghi interventi relativi a societa' cooperative operanti in altre materie".
Testo vigente dal 28 dicembre 1987
