L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - Spetta alla regione, in particolare, assumere le iniziative e svolgere le attivita' dirette a promuovere e sviluppare, sul piano ordinamentale, la cooperazione, l'educazione cooperativa ed a favorire e realizzare studi e ricerche nel settore cooperativo. Sono di competenza delle province gli interventi di sostegno finanziario, anche ai fini della difesa dell'occupazione, a favore delle societa' cooperative che svolgono attivita' nelle materie di competenza provinciale, restando di competenza della regione, in base a quanto disposto dall'art. 4, n. 9, dello statuto, gli analoghi interventi relativi a societa' cooperative operanti in altre materie".

Testo vigente dal 28 dicembre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;526~art16 · fonte del testo