La definizione delle funzioni amministrative, come enunciata nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per ciascuna materia in esso considerata, si intende riferita anche alle funzioni amministrative della regione e delle province riguardanti le corrispondenti materie di rispettiva competenza elencate negli articoli 4, 5, 8 e 9 dello statuto. Le funzioni amministrative in materia di "polizia locale, urbana e rurale" vengono disciplinate con legge provinciale nel rispetto dell'art. 9, punti 1 e 6, e dell'art. 20 dello statuto stesso. Fra le funzioni amministrative trasferite alla regione e alle province con i precedenti decreti di attuazione statutaria si intendono comprese, per ciascuna materia, tutte quelle rientranti nella definizione datane per le regioni a statuto ordinario dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Testo vigente dal 28 dicembre 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;526~art9 · fonte del testo