Art. 7 — Attribuzioni dei dirigenti generali

Nella tabella A allegata alla legge, sette posti di dirigente generale sono assegnati al livello B. Alla individuazione delle corrispondenti attribuzioni si provvede con apposito decreto del Presidente. Con decreto del Presidente, d'intesa con il Ministro eventualmente competente, puo' essere affidata a dirigenti generali di livello C la direzione di servizi di particolare rilevanza. I capi dei dipartimenti curano l'organizzazione e dirigono l'attivita' delle strutture cui sono preposti, vigilando sul corretto funzionamento delle stesse, verificando altresi' la rispondenza dei risultati dell'azione amministrativa alle disposizioni impartite dal segretario generale, ovvero dall'autorita' politica alla quale il dipartimento e' affidato. Essi esercitano, inoltre, le funzioni loro delegate dall'autorita' sovraordinata. In particolare, i capi dei dipartimenti:

  • a)coadiuvano il segretario generale nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 19 della legge, ovvero, nei casi di dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari, coadiuvano questi nell'espletamento delle rispettive funzioni;
  • b)formulano proposte e curano l'elaborazione di provvedimenti anche a contenuto normativo;
  • c)elaborano piani, programmi e progetti in coerenza con le direttive ricevute, coordinando le attivita' di supporto tecnicoamministrativo svolte dalle strutture da loro dipendenti;
  • d)coordinano le attivita' dei responsabili dei procedimenti amministrativi demandati alle strutture da loro dipendenti;
  • e)sovrintendono all'organizzazione ed all'attivita' di comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed altri organi collegiali operanti nell'ambito di competenza del proprio dipartimento;
  • f)entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, periodicamente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, formulano proposte volte ad individuare strumenti ed unita' di misurazione dell'efficienza dell'attivita' amministrativa dei singoli uffici e servizi del dipartimento, nonche' del dipartimento nel suo complesso. Ai capi dei dipartimenti compete il controllo e la gestione del personale dipendente e la sua assegnazione alle strutture interne al dipartimento. I coordinatori preposti agli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articolano i dipartimenti coadiuvano il capo del dipartimento nell'espletamento delle sue funzioni e curano le competenze devolute ai rispettivi uffici, assicurando il rispetto e la concreta attuazione delle disposizioni impartite dal capo del dipartimento. Ad essi compete inoltre il coordinamento delle attivita' dei servizi che costituiscono articolazione dell'ufficio, anche al fine di garantirne l'uniformita' di indirizzo. In caso di assenza o impedimento del capo del dipartimento ed in assenza di previa e diversa individuazione, su sua proposta, da parte dell'autorita' sovraordinata, le funzioni vicarie sono svolte dal coordinatore di ufficio di livello dirigenziale piu' elevato o, a parita' di livello, piu' anziano in ruolo.

Testo vigente dal 7 aprile 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-03;520~art7 · fonte del testo