[1]L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756, e' sostituito dal seguente: "Il premio di buonuscita previsto dall'art. 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384, e' corrisposto d'ufficio, previo accertamento dei presupposti per la relativa liquidazione. In caso di morte del socio, avvenuta in attivita' di servizio, il diritto al premio di buonuscita sorge nel momento del decesso e spetta agli eredi legittimi".
[2]Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[3]Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1987
[4]COSSIGA
[5]GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia AMATO, Ministro del tesoro
[6]Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 dicembre 1987 Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 25
Testo vigente dal 23 dicembre 1987
