All'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756, che approva il regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari, e' aggiunto, dopo il secondo comma, il seguente: "I fondi di cui all'art. 7, lettera a, del regolamento che a chiusura dell'esercizio non risultano impegnati in confronto a quelli preventivati nei capitoli delle spese, vengono assegnati, in proporzione, ai soci collocati a riposo nell'anno di riferimento".
Testo vigente dal 23 dicembre 1987
