Art. 26 — Consiglio degli istruttori
Provvedimento abrogato dal decreto 10 maggio 2006, n. 232.
Abrogato dal 29 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal decreto 10 maggio 2006, n. 232.
Abrogato dal 29 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2005 al 29 luglio 2006. 80 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il consiglio degli istruttori deve riunirsi nel caso previsto dall'articolo 16, comma 2, per pronunciarsi circa le attitudini fisiche degli allievi, degli aspiranti e degli ufficiali allievi alla vita militare e navale ed assegnare il relativo punto di attitudine professionale. Il consiglio degli istruttori e' cosi' composto:
tolto: a) comandante in seconda dell'Accademia navale: presidente;
tolto: b) direttore dei corsi allievi: vicepresidente;
tolto: c) comandanti alle classi del corso normale e dei corsi di complemento: membri;
tolto: d) direttore del servizio sanitario dell'Accademia: membro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 10 MAGGIO 2006, N. 232
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-02;511~art26 · fonte del testo
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