Art. 599 c.nav. — Nomina di consulenti tecnici

[1]Il presidente, all'atto della nomina del giudice o del consigliere istruttore, e il giudice o il consigliere istruttore nel corso dell'istruzione probatoria, scelgono uno o piu' consulenti tecnici fra gli iscritti in un elenco speciale, formato secondo le norme stabilite nel regolamento.

[2]Il collegio, quando rileva che non sono stati nominati i consulenti tecnici, provvede alla nomina e puo' disporre che sia rinnovata l'istruzione probatoria.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art599 · fonte del testo