Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1997 al 18 dicembre 1999. 110 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: L'importo del mutuo, stabilito in relazione al piano di investimento e utilizzo, e' commisurato all'ammontare del danno subito dalla vittima del delitto di usura, e non puo' comunque superare quest'ultimo. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 14 della legge, il danno si determina in base alla differenza tra quanto corrisposto a titolo di interessi o di altri vantaggi usurari e l'ammontare degli interessi risultante dall'applicazione del tasso medio indicato dall'articolo 2, comma 4, della legge, relativo al periodo nel quale si sono verificati i fatti. Sino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei dati di cui all'articolo 2 della legge, il danno e' determinato con valutazione presuntiva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 AGOSTO 1999, N. 455

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-01-29;51~art5 · fonte del testo