Art. 5 — Determinazione dell'importo del mutuo
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 16 agosto 1999, n. 455.
Abrogato dal 18 dicembre 1999
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 16 agosto 1999, n. 455.
Abrogato dal 18 dicembre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1997 al 18 dicembre 1999. 110 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'importo del mutuo, stabilito in relazione al piano di investimento e utilizzo, e' commisurato all'ammontare del danno subito dalla vittima del delitto di usura, e non puo' comunque superare quest'ultimo. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 14 della legge, il danno si determina in base alla differenza tra quanto corrisposto a titolo di interessi o di altri vantaggi usurari e l'ammontare degli interessi risultante dall'applicazione del tasso medio indicato dall'articolo 2, comma 4, della legge, relativo al periodo nel quale si sono verificati i fatti. Sino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei dati di cui all'articolo 2 della legge, il danno e' determinato con valutazione presuntiva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 AGOSTO 1999, N. 455
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-01-29;51~art5 · fonte del testo
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