Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1997 al 18 dicembre 1999. 267 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Oltre quanto previsto dagli articoli 3, 4, commi 1 e 3, e 9, il Comitato:

tolto: a) trasmette al commissario straordinario, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, una relazione sull'attivita' svolta con particolare riguardo alle domande non definite, indicandone i motivi; nella relazione il Comitato riferisce, altresi', sulla rispondenza della gestione del Fondo alle finalita' previste dalla legge e puo' formulare proposte di modifica della legge e del regolamento;

tolto: b) esprime pareri su ogni altra questione sottopostagli dal commissario straordinario; i pareri sono rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta. Ai fini della validita' delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, e successive modificazioni e integrazioni. La partecipazione alle riunioni del Comitato per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento e' a titolo gratuito. Ai fini dell'espletamento dei compiti attribuiti al Comitato dal presente regolamento, possono essere autorizzate dal commissario straordinario, con imputazione a carico del Fondo, spese per il funzionamento e la dotazione di beni e strumenti dell'ufficio di segreteria tecnica del Comitato, ad eccezione di quelle relative al personale amministrativo di supporto logistico. Per assicurare il supporto logistico dell'ufficio di segreteria tecnica il commissario straordinario puo' avvalersi di personale amministrativo, in numero non superiore a sei unita' e con qualifica non superiore a quella direttiva, all'uopo comandato dal Ministero dell'interno. Si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1994.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 AGOSTO 1999, N. 455

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-01-29;51~art11 · fonte del testo