Art. 2 — Composizione, funzionamento e compiti del Comitato
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 19 febbraio 2014, n. 60.
Abrogato dal 24 aprile 2014
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 19 febbraio 2014, n. 60.
Abrogato dal 24 aprile 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 1999 al 24 aprile 2014. 269 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il Comitato, composto secondo le modalita' stabilite dall'articolo 19 della legge e costituito con decreto delMinistro dell'interno, e' presieduto e convocato dal commissario, con le modalita' stabilite dallo stessoComitato. Di ciascuna seduta e' redatto apposito processo verbale, nel quale il voto contrario dei componenti dissenzienti e' riportato nominativamente solo su loro espressa richiesta. Per ciascuno dei rappresentanti indicati dall'articolo 19, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge, si provvede alla nomina di un supplente. Ai fini della regolare costituzione delle sedute del Comitato e' richiesta la presenza di almeno uno dei rappresentanti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 19 della legge e di almeno quattro dei membri previsti dalle lettere c) e d) dello stesso articolo. Ai fini di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) della legge, per associazioni s'intendono le associazioni ed organizzazioni iscritte nell'apposito elenco di cui all'articolo 13, comma 2, della legge. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto. Alle sedute del Comitato partecipano due funzionari dell'ufficio di cui all'articolo 3 con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione. Oltre i compiti previsti dai successivi articoli il Comitato approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente con particolare riferimento alle domande non definite, indicandone i motivi, e alle principali questioni interpretative ed applicative delle disposizioni normative concernenti la concessione della elargizione o del mutuo comprensiva di eventuali proposte di modifica delle stesse. La relazione e' trasmessa dal commissario al Ministro dell'interno, unitamente alla relazione sullagestione del fondo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 19 FEBBRAIO 2014, n. 60
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-16;455~art2 · fonte del testo
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