Art. 8 — Esecuzione delle opere

Dopo l'approvazione dell'atto di concessione, il capo del compartimento marittimo con l'assistenza, ove lo ritenga necessario, dell'ufficio del genio civile per le opere marittime, immette il concessionario nel possesso dei beni oggetto della concessione. La consegna risulta da processo verbale. L'esecuzione delle opere e' soggetta alla vigilanza ed al collaudo finale di una commissione composta ((dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 2, comma 2)), dal capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime, del capo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze e dal sindaco o da loro delegati.

Testo vigente dal 31 dicembre 1999

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1998 al 31 dicembre 1999. 5 parole tolte, 8 parole aggiunte.

… delle opere e' soggetta alla vigilanza ed al collaudo finale di una commissione composta tolto: dal capo del compartimento marittimo aggiunto: dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dal capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime, del capo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze e dal sindaco o da loro delegati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-02;509~art8 · fonte del testo