Art. 7 — Rilascio della concessione demaniale marittima
Entro trenta giorni dall'esito favorevole della conferenza di servizi o dell'accordo di programma di cui all'articolo 6, l'autorita' competente rilascia al richiedente la concessione demaniale marittima mediante atto pubblico redatto con le formalita' di cui agli articoli 9 e 19 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, previa determinazione del canone di concessione calcolato secondo le disposizioni di legge vigenti al momento della stipula. Copia dell'atto di concessione e' trasmessa al competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze.
Testo vigente dal 18 febbraio 1998
