Art. 1 — O b i e t t i v i
Il censimento intermedio dell'industria e dei servizi, di seguito denominato "censimento", ha i seguenti obiettivi:
- a)fornire informazioni aggiornate sul sistema economico dell'industria e dei servizi;
- b)aggiornare e completare il registro statistico delle imprese, istituito ai sensi del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993.
Testo vigente dal 6 febbraio 1998
