Art. 1 — O b i e t t i v i

Il censimento intermedio dell'industria e dei servizi, di seguito denominato "censimento", ha i seguenti obiettivi:

  • a)fornire informazioni aggiornate sul sistema economico dell'industria e dei servizi;
  • b)aggiornare e completare il registro statistico delle imprese, istituito ai sensi del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993.

Testo vigente dal 6 febbraio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506~art1 · fonte del testo