[1]Premio di collaborazione
[2]Ai medici confermati e' corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso tabellare, compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all'art. 22, e delle quote di caro-vita complessivamente percepiti nel corso dell'anno. Detto premio e' liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza. Al medico che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio viene liquidato all'atto della cessazione del servizio. Il premio di collaborazione non compete al medico nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione o di risoluzione del rapporto professionale per motivi disciplinari.
Testo vigente dal 11 dicembre 1987
