Art. 22 — Premio di collaborazione
1. Ai medici confermati e' corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso tabellare (compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all'articolo 20) e delle quote di caro-vita complessivamente percepiti nel corso dell'anno nonche' dell'indennita' di piena disponibilita'. 2. Detto premio e' liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza. 3. Al medico che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio viene liquidato all'atto della cessazione del servizio. 4. Il premio di collaborazione non compete al medico nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione o di risoluzione del rapporto professionale per motivi disciplinari.
Testo vigente dal 9 marzo 1992
