1. Il personale medico necessario per le attivita' sanitarie di cui all'articolo 1 e' tratto dalla graduatoria regionale di cui all'articolo 2 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo con D.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 833/78.
Testo vigente dal 9 marzo 1992
