Art. 18 — Presentazione e contenuto del ricorso
Articolo abrogato dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
Articolo abrogato dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1999 al 1 gennaio 2004. 250 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il ricorso, ai sensi dell'articolo 29 della legge, e' presentato o trasmesso al Garante a mezzo piego raccomandato o nei modi di cui all'articolo 12, comma 2, e deve contenere:
tolto: a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la residenza o la sede del ricorrente, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile;
tolto: b) il nome dell'eventuale procuratore speciale e il domicilio eventualmente eletto;
tolto: c) l'indicazione del provvedimento richiesto, nonche' della data della richiesta al responsabile ovvero del pregiudizio imminente ed irreparabile che permetta di prescindere dalla richiesta medesima;
tolto: d) gli elementi posti a fondamento della domanda;
tolto: e) la sottoscrizione del ricorrente o del procuratore speciale autenticata nelle forme di legge. L'autenticazione non e' richiesta qualora la sottoscrizione sia apposta presso l'Ufficio o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati e al quale la procura sia stata conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile. L'autenticazione non e' richiesta qualora il ricorso sia trasmesso mediante taluno dei servizi di cui all'articolo 12, comma 2, a partire dalla data ivi indicata. Al ricorso sono allegate l'eventuale procura, la copia della richiesta avanzata al responsabile e la prova del versamento dei diritti di segreteria. Al ricorso e' unita, altresi', la documentazione utile ai fini della sua valutazione, nonche' l'indicazione di un recapito che permetta di inviare comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale anche tramite telefax, telefono o indirizzo di posta elettronica. Il Garante determina i casi in cui e' possibile la regolarizzazione del ricorso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501~art18 · fonte del testo
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