Sezioni e servizi L'istituto si articola in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione artistica, per le attivita' di educazione permanente ed in servizi comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione e di organizzazione delle attivita' di aggiornamento. Nel rispetto dell'autonomia delle sezioni, che sono investite in via primaria dei problemi relativi ai corrispondenti ambiti scolastici di competenza e che pure possono operare congiuntamente per materia e attivita' di interesse comune, l'unitarieta' delle attivita' che l'istituto svolge in materia di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca, della sperimentazione e dell'aggiornamento e' perseguita attraverso l'organizzazione dei relativi servizi, secondo i criteri di massima deliberati dal consiglio direttivo. I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al consiglio direttivo sull'andamento delle attivita' di rispettiva competenza. Per l'esame dei problemi che interessano singoli servizi e sezioni possono essere costituiti temporaneamente e con compiti di studio e di consulenza tecnica su progetti di ricerca o di sperimentazione o sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento del personale della scuola, comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'istituto ai sensi dell'art. 16, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Testo vigente dal 10 dicembre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-02;520~art15 · fonte del testo