[1]Personale comandato e incaricato

[2]I comandi del personale dell'istituto, di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, hanno la durata stabilita dal quinto comma del citato decreto. Nel regolamento di cui all'art. 20 del presente statuto sara' stabilita l'assegnazione del personale comandato alle diverse sezioni e servizi, gli obblighi e l'orario di servizio. Il conferimento di incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche, sara' disciplinato sulla base di quanto stabilito dall'art. 16, ottavo e nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Esso sara' disposto dal presidente previa delibera motivata del consiglio direttivo. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale ispettivo, direttivo e docente saranno compensate secondo la normativa vigente in materia.

Testo vigente dal 9 dicembre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-09;501~art19 · fonte del testo