o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico 1. L'Azienda sentito obbligatoriamente il Comitato di cui all'art. 11, puo' disporre la riduzione e la soppressione dell'orario di attivita' di uno specialista in caso di persistente contrazione del numero delle prestazioni, documentate attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno. 2. Per la riduzione o soppressione di orario previste al comma 1 la Azienda, non adotta il provvedimento qualora:

  • a)non sia stata comunque assicurata la continua presenza del personale tecnico ed infermieristico necessario al buon funzionamento dei singoli servizi specialistici;
  • b)non siano stati dotati i gabinetti o i servizi specialistici di efficienti ed adeguate attrezzature;
  • c)la persistente contrazione delle prestazioni non sia dipendente dal comportamento dello specialista. 3. Prima di adottare i provvedimenti di riduzione o soppressione di orario di cui al comma precedente l'Azienda da' corso alle misure di mobilita' di cui all'art. 4. 4. L'eventuale provvedimento di riduzione o di revoca, di cui al comma 1, da adottarsi da parte della Azienda su obbligatorio parere del Comitato di cui all'art. 11 e sentito l'interessato, ha comunque effetto non prima di 45 giorni dalla comunicazione. 5. Contro i provvedimenti di riduzione o di soppressione dell'orario di attivita' e/o di revoca dell'incarico e' ammessa da parte dell'interessato opposizione al titolare del potere di rappresentanza dell'Azienda entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione scritta. 6. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 7. Il titolare del potere di rappresentanza della Azienda decide sull'opposizione sentito l'interessato e previo parere del Comitato di cui all'art. 11 da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta. 8. Il Comitato di cui all'art. 11, nel caso ritenga trattarsi di motivi di ordine disciplinare, puo' proporre che il caso sia deferito alla Commissione di disciplina di cui all'art. 14 per i conseguenti provvedimenti.

Testo vigente dal 25 settembre 1996

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;500~art5 · fonte del testo