' 1. Al fine del migliore funzionamento del servizio puo' essere disposta, d'intesa tra le Aziende competenti e in accordo con gli interessati su proposta del Comitato di cui all'art. 11, la concentrazione dell'orario di attivita' degli specialisti presso una sola Azienda, un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi disponibili stabilite dall'art. 9. 2. La Azienda al fine della organizzazione dell'area dell'attivita' specialistica extra-degenza puo' adottare nei confronti dello specialista provvedimenti di mobilita' fra i vari presidi della stessa Azienda, fermo restando la garanzia dell'incarico a mente del D.Leg. 502/92, art. 8 punto 8, cosi' come modificato dal D.L.vo 517/93, e nel rispetto dei criteri generali in materia di mobilita' che saranno concordati a livello aziendale con i Sindacati firmatari del presente Accordo e secondo quanto previsto dal presente Accordo. 3. La mancata accettazione della nuova sede di servizio, cosi' come previsto al comma che precede, comporta la decadenza dall'incarico. 4. Nel caso di non agibilita' temporanea della struttura, l'Azienda assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.

Testo vigente dal 25 settembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;500~art4 · fonte del testo