[1]-Flessibilita' operativa, riorganizzazione degli orari e mobilita'

[2]1. Al fine di adeguare maggiormente l'offerta di prestazioni o attivita' specialistiche alla domanda dell'utenza, le Aziende, fermo restando il mantenimento dell'orario complessivo di incarico dello specialista, possono adottare provvedimenti tendenti a realizzare flessibilita' operativa dell'orario di servizio in ambito aziendale e forme di mobilita' interaziendale.

[3]2. La flessibilita' operativa dell'orario di servizio in ambito aziendale puo' riguardare:

  • a)modificazioni dei turni orari di attivita' nell'ambito dello stesso presidio;
  • b)concentrazione dell'orario di attivita' presso uno stesso presidio:
  • c)mobilita' tra presidi collocati nello stesso comune;
  • d)mobilita' tra presidi collocati in comuni diversi,

[4]3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dal soggetto aziendale competente, sentito lo specialista interessato.

[5]4. La flessibilita' organizzativa in ambito interaziendale si realizza attraverso:

  • a)concentrazione di attivita' tra Aziende infracomunali. Puo' essere disposta la concentrazione dell'attivita' presso una sola Azienda. La concentrazione e' attuata appena si rende disponibile il turno vacante;
  • b)concentrazione di attivita' tra aziende limitrofe della stessa Regione. Puo' essere disposta la concentrazione dell'attivita' presso una sola Azienda, prima di avviare la procedura per il conferimento dei turni vacanti attraverso aumenti di orario ai sensi dell'art. 9;
  • c)mobilita' tra Aziende infracomunali. Puo' essere disposta la mobilita', per una parte o per l'intero orario di servizio, a presidi, posti nello stesso comune, appartenenti ad altra Azienda;
  • d)mobilita' tra Aziende limitrofe della stessa Regione. Puo' essere disposta la mobilita', per una parte o per l'intero orario di servizio, a presidi di altra Azienda limitrofa.

[6]5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono adottati, anche a domanda dello specialista, mediante deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende interessate previa intesa tra le Aziende stesse e sentito l'interessato, escluso il caso in cui lo stesso ne abbia fatto richiesta.

[7]6. Qualora non sussista il consenso dello specialista interessato, i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 sono adottati, nel rispetto dei criteri generali in materia di mobilita' concordati in sede regionale con i sindacati di cui all'art. 20 comma 11, previo parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 11 che si esprime sulla sussistenza, o meno, di oggettivi impedimenti allo svolgimento da parte dello specialista dei nuovi turni di lavoro in assegnazione.

[8]7. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere comunicati al Comitato di cui all'art. 11 contestualmente alla notificazione allo specialista interessato.

[9]8. L'inizio del nuovo turno orario di lavoro non puo' avvenire prima di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, salvo che l'interessato non dia l'assenso per un termine piu' breve.

[10]9. La mancata accettazione del provvedimento, dopo aver espletato la procedura di cui al comma 6, comporta la decadenza dall'incarico per le ore oggetto del trasferimento.

[11]10. Nel caso di non agibilita' temporanea della struttura, l'Azienda assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.

Testo vigente dal 2 ottobre 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271~art4 · fonte del testo