Art. 5
Il ricorso avverso l'iscrizione a ruolo, da prodursi in bollo, va inviato al direttore regionale delle entrate o al direttore delle entrate territorialmente competente, a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Copia del ricorso, in carta semplice, va inviata, a pena di decadenza, all'ufficio del registro ed al concessionario della riscossione competenti, con le medesime modalita' e nello stesso termine previsto per la presentazione del ricorso, dall'art. 16, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
Testo vigente dal 12 agosto 1994
