Art. 6
L'ufficio del registro entro trenta giorni dal ricevimento della copia del ricorso di cui all'art. 5, provvede all'inoltro delle proprie deduzioni al direttore regionale delle entrate o al direttore delle entrate. La decisione del ricorso e' notificata al ricorrente entro trenta giorni dalla relativa adozione e comunicata all'uffico del registro, e al concessionario della riscossione.
Testo vigente dal 12 agosto 1994
