L'ufficio del registro entro trenta giorni dal ricevimento della copia del ricorso di cui all'art. 5, provvede all'inoltro delle proprie deduzioni al direttore regionale delle entrate o al direttore delle entrate. La decisione del ricorso e' notificata al ricorrente entro trenta giorni dalla relativa adozione e comunicata all'uffico del registro, e al concessionario della riscossione.

Testo vigente dal 12 agosto 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-06-15;499~art6 · fonte del testo