Art. 2
L'ufficio del registro redige l'atto di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle soprattasse e lo notifica, unitamente al processo verbale redatto dall'organo che ha constatato la violazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'atto di accertamento di cui al comma 1, annotato in partenza nel registro partitario mod. 7, contiene le modalita' per la definizione della controversia e l'avvertenza che, in mancanza, si procedera' alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. L'ufficio del registro e' autorizzato ad anticipare le spese relative alla notificazione, mediante iscrizione delle stesse sullo speciale campione mod. 40, secondo le modalita' ed ((i termini previsti dal decreto del Ministro delle finanze 7 aprile 1888,)) recante istruzioni di contabilita' per l'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari e i relativi modelli.
Testo vigente dal 14 settembre 1994
