Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 67, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 205/2000

    Altra decisione
    16 giugno 2000

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini - alla luce degli artt. 16, 57, 60 e 29 dell'intervenuto decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonché dell'art. 68 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che ha abrogato il d.P.R. denunziato - la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, primo comma, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui, attribuendo la riscossione delle tasse automobilistiche erariali e regionali ai concessionari del servizio di riscossione, rende applicabile alla medesima l'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale stabilisce l'inammissibilità dell'opposizione disciplinata dall'art. 615, del codice di procedura civile. A.M.M.

    Art. 67 Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.

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  • Sentenza n. 300/1996

    Questione inammissibile
    23 luglio 1996

    Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 67 e seguenti del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 4 ottobre 1986, n. 657), degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul conten…

    Art. 67 Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici · Art. 1 Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi · Art. 700 c.p.c. · Art. 3 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 27 marzo 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1999 al 27 marzo 2025. 343 parole tolte, 14 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, della imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di ogni altro diritto o accesorio la cui riscossione e' demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni, governative, nonche' alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalita' relativi ai predetti tributi. La riscossione coattiva e' effettuata secondo le seguenti modalita':

tolto: a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'articolo 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile;

tolto: b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, pro- cedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonche' gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione;

tolto: c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorieta' dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinche' lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali spese di esecuzione, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.aggiunto: IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-28;43~art67 · fonte del testo