Art. 15 — Norme finali e transitorie
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1998 al 24 novembre 2007. 306 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le autorizzazioni rilasciate agli impianti di macellazione, ai laboratori di sezionamento ed ai depositi frigoriferi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e successive modifiche, ed il relativo numero di riconoscimento mantengono la loro efficacia a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente ne confermi, alla regione o provincia autonoma e al Ministero della sanita', la rispondenza ai requisiti del presente regolamento; nel caso in cui siano state riscontrate carenze, queste sono comunicate alla regione o provincia autonoma e al Ministero della sanita' con l'indicazione del termine concesso per la loro eliminazione, trascorso il quale si provvede a comunicare alla regione o provincia autonoma e al Ministero della sanita' l'avvenuta rimozione delle carenze o, in caso contrario, i provvedimenti adottati. Gli stabilimenti di macellazione che operano in deroga agli obblighi di eviscerazione dei volatili da cortile ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 193, possono continuare ad operare purche' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i responsabili chiedano il riconoscimento ai sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 13. Le spese derivanti dall'applicazione del comma 1 sono a carico del responsabile dello stabilimento secondo tariffe e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministero della sanita'. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono disposizioni sanitarie in materia di importazione, esportazione e transito di carni di volatili da cortile, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503. Sono abrogati gli articoli da 1 a 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e gli allegati al decreto medesimo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;495~art15 · fonte del testo
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