Art. 13 — Stabilimenti a capacità limitata
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1998 al 24 novembre 2007. 365 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: E' consentito derogare ai requisiti strutturali di cui all'allegato I, per gli stabilimenti che macellano meno di 150.000 volatili all'anno, purche':
tolto: a) lo stabilimento risponda ai requisiti prescritti dall'allegato II;
tolto: b) il responsabile dello stabilimento tenga un registro ove siano indicate le entrate degli animali, le uscite dei prodotti della macellazione, i controlli effettuati e i relativi risultati, da comunicarsi, a richiesta, al veterinario ufficiale;
tolto: c) il responsabile dello stabilimento comunichi l'ora della macellazione, il numero e l'origine degli animali e trasmetta copia dell'attestato sanitario di cui all'allegato IV al servizio veterinario;
tolto: d) il veterinario ufficiale sia presente al momento della macellazione e dell'eventuale eviscerazione differita, per accertarsi che siano rispettate le norme di cui all'allegato I, capitoli VII e VIII;
tolto: e) il servizio veterinario controlli il circuito di distribuzione delle carni provenienti dallo stabilimento e l'identificazione delle carni dichiarate non idonee al consumo umano nonche' la loro destinazione e utilizzazione successiva. E' consentito derogare ai requisiti strutturali di cui all'allegato I, per i laboratori di sezionamento che lavorano non piu' di tre tonnellate di carni fresche di volatili da cortile alla settimana, purche':
tolto: a) lo stabilimento risponda ai requisiti prescritti dall'allegato II, capitolo I;
tolto: b) sia rispettata la temperatura prevista all'allegato I, capitolo VIII, punto 49. Gli stabilimenti di cui ai commi 1 e 2, a richiesta del responsabile, devono essere iscritti in un apposito elenco regionale ed essere muniti di un apposito numero di identificazione, da cui sia rilevabile l'unita' sanitaria locale responsabile del controllo, secondo criteri fissati dal Ministero della sanita'; le regioni e le province autonome tengono l'elenco e lo aggiornano, informando periodicamente il Ministero della sanita' per la successiva comunicazione alla Commissione europea. Le carni fresche di volatili da cortile ottenute negli stabilimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere:
tolto: a) riservate al mercato nazionale;
tolto: b) contrassegnate da marchi o etichette le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero della sanita'. E' consentito derogare ai requisiti strutturali previsti dall'allegato I, capitolo I, per i depositi frigoriferi di capacita' limitata nei quali sono immagazzinate solo carni imballate. Le spese derivanti dal riconoscimento degli stabilimenti di cui ai commi 1, 2 e 5, sono a carico dei titolari dei medesimi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;495~art13 · fonte del testo
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