Tra gli articoli 33 e 35 e' inserito il seguente art. 34 (Patronato sindacale): "1. I lavoratori in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'azienda di appartenenza. 2. Gli addetti agli stessi istituti hanno diritto d'accesso nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804".

Testo vigente dal 7 dicembre 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494~art54 · fonte del testo