Art. 9 — Commissione centrale
Con decreto del Ministro e' istituita presso il Ministero una comminissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di cui agli articoli 4 e 10. La commissione e' presieduta da un dirigente e da cinque funzionari con qualifica non inferiore all'ottava, dei quali uno con funzioni di segretario. La commissione puo' essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.
Testo vigente dal 22 gennaio 1998
