Art. 9 — Commissione centrale

Con decreto del Ministro e' istituita presso il Ministero una comminissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di cui agli articoli 4 e 10. La commissione e' presieduta da un dirigente e da cinque funzionari con qualifica non inferiore all'ottava, dei quali uno con funzioni di segretario. La commissione puo' essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.

Testo vigente dal 22 gennaio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-02;491~art9 · fonte del testo