Art. 2 — Commissione elettorale centrale

Con il decreto di indizione delle elezioni e' nominata la Commissione elettorale centrale, presieduta da un magistrato amministrativo o contabile ovvero da un avvocato dello Stato, designato dal rispettivo organo di vertice, e composta da cinque dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato estratti a sorte dalla banca dati informatica. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. Con il decreto di indizione delle elezioni e' individuata la struttura del Dipartimento della funzione pubblica alla quale e' affidata la gestione del servizio elettorale e delle attivita' di segreteria. La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e le sedute sono pubbliche. Il segretario redige il verbale delle sedute delle attivita' della Commissione in duplice esemplare firmato dai membri. Una copia del verbale e' trasmessa al servizio elettorale. In caso di parita' di voti nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.

Testo vigente dal 5 maggio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-03-02;114~art2 · fonte del testo