Art. 4 — Disciplina del subappalto
Le stazioni appaltanti, entro il 31 gennaio di ciascun anno e in conformita' agli avvisi di preinformazione, qualora pubblicati, predispongono gli elenchi di lavori, servizi e forniture, suddivisi per settori industriali, per i quali intendono richiedere il subappalto ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo. Tali elenchi sono pubblicati nel profilo del committente di ciascuna stazione appaltante entro i successivi quindici giorni, con l'indicazione della forcella di valori, di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo, ai fini della determinazione della quota di lavori, forniture o servizi compresi nel contratto per i quali viene chiesto il subappalto. Ai sensi dell'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo e' facolta' degli aggiudicatari di ricorrere, altresi', al subappalto entro i limiti previsti ai sensi dell'articolo 118 del codice, da considerarsi quota ulteriore e distinta rispetto a quella subappaltata su richiesta della stazione appaltante ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Testo vigente dal 13 maggio 2013
