Finalita' e ambito di applicazione Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo, il presente regolamento detta la disciplina esecutiva e attuativa in materia di contratti, compresi quelli affidati con procedure in economia nel settore della difesa, limitatamente agli istituti che richiedono una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nei regolamenti di esecuzione di cui agli articoli 5 e 196 del codice, aventi per oggetto:

  • a)forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi;
  • b)lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera a), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;
  • c)lavori e servizi per fini specificatamente militari. Le autorita' di vertice, interforze e di Forza armata, nell'ambito delle rispettive competenze, dichiarano la natura dei lavori, servizi o forniture, ai fini dell'applicazione delle lettere b) e c) del comma 1. Il presente regolamento disciplina altresi', in conformita' alle disposizioni dettate dall'articolo 8 del decreto legislativo, i contratti individuati dagli articoli 6 e 7, commi 2 e 3, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, ai contratti di cui al comma l si applicano, ove compatibili o non derogate, le disposizioni dettate dal codice, dal regolamento generale e dal regolamento per gli appalti della difesa, nonche' quelle in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare e dal testo unico dell'ordinamento militare.

Testo vigente dal 13 maggio 2013

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-13;49~art2 · fonte del testo