Art. 92
Programmazione dell'attivita' contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi Gli organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze approvano ogni anno il programma relativo alle esigenze di approvvigionamento di beni e servizi. Il programma, con riferimento a ciascuna iniziativa contrattuale, individua l'oggetto, l'importo presunto e la forma di finanziamento, segnalando, in relazione all'oggetto e all'importo, le commesse per le quali le competenti articolazioni dell'area tecnico-amministrativa possono decidere di avvalersi di centrali di committenza, ivi inclusa la societa' di cui all'art. 535 del codice dell'ordinamento militare; esso specifica altresi' le tipologie di beni e servizi per i quali si prevede di procedere alla stipula di contratti di permuta, nonche' di sponsorizzazione in conformita' alle determinazioni del Capo di stato maggiore della difesa. A seguito dell'approvazione di cui al comma l, le stazioni appaltanti, acquisito il programma, assicurano lo svolgimento dell'attivita' di preinformazione ai sensi dell'art. 63 del codice e avviano le procedure di selezione nei tempi e con le modalita' previste dal codice stesso.
Testo vigente dal 7 gennaio 2013
