Fino all'emanazione del regolamento del personale e sino alla data dalla quale avranno decorrenza gli effetti delle deliberazioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 18 marzo 1989, n. 106, deliberazioni i cui effetti non potranno avere decorrenza retroattiva in sede di prima applicazione, lo stato giuridico del personale dell'Istituto e, rispettivamente, il trattamento economico dello stesso e gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego di cui all'art. 18, comma 3, restano disciplinati dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre disposizioni legislative applicabili al personale dell'Istituto. I dipendenti in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1989, n. 106, che intendono avvalersi della facolta' prevista dall'art. 5, comma 5, della legge stessa, conservano, all'atto del trasferimento ad altra amministrazione pubblica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita', quiescenza e previdenza disciplinato dalle disposizioni di cui al comma 1. Il trasferimento e' effettuato con le modalita' e i criteri di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, come integrato dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. In sede di prima applicazione dell'art. 18, comma 3, l'accordo da stipularsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative puo' avere durata inferiore al triennio onde consentire il coordinamento temporale con le scadenze della contrattazione collettiva nazionale del settore assicurativo. La disposizione di cui all'art. 3, comma 6, si applica anche ai fondi destinati nel bilancio dell'Istituto alla realizzazione del programma promozionale per il 1989. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, e' abrogato.

Testo vigente dal 19 marzo 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-18;49~art20 · fonte del testo