Art. 9 — Norme transitorie e finali
L'Istituto continua ad applicare le norme regolamentari adottate in materia di procedimento amministrativo dagli enti, casse ed istituto soppressi fino all'emanazione di nuovi regolamenti unitari da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La relazione annuale di cui all'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, deve essere trasmessa anche al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto - legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
Testo vigente dal 29 ottobre 1997
