Art. 31 — Graduatorie

Le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie sono formate dalle ((centri per l'impiego)) secondo i criteri ed i punteggi previsti nella tabella allegata. Le graduatorie hanno validita' annuale, sono formate dalle direzioni provinciali del lavoro con riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno e pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo. Fino alla data della pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie dell'anno precedente. I criteri ed i punteggi per la formazione delle gradutorie di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le modifiche hanno effetto sulla formazione delle graduatorie a partire dall'anno successivo a quello dell'adozione del decreto di modifica. (( Il centro per l'impiego dispone la cancellazione dagli elenchi del lavoratore nei casi previsti dall'articolo 10, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68. ))

Testo vigente dal 14 luglio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 luglio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1997 al 14 luglio 2023. 47 parole tolte, 28 parole aggiunte.

Le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie sono formate dalle tolto: direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro aggiunto: centri per l'impiego secondo i criteri ed i punteggi previsti nella tabella allegata. Le graduatorie hanno … formazione delle graduatorie a partire dall'anno successivo a quello dell'adozione del decreto di modifica. tolto: La direzione provinciale del lavoro, sentita la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, stabilisce criteri generali che prevedano la cancellazione o eventuali penalizzazioni del punteggio di graduatoria nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, rinunciano all'avviamento a selezione aggiunto: Il centro per l'impiego dispone la cancellazione dagli elenchi del lavoratore nei casi previsti dall'articolo 10, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-05-09;487~art31 · fonte del testo