Art. 31 — Graduatorie
Le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie sono formate dalle ((centri per l'impiego)) secondo i criteri ed i punteggi previsti nella tabella allegata. Le graduatorie hanno validita' annuale, sono formate dalle direzioni provinciali del lavoro con riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno e pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo. Fino alla data della pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie dell'anno precedente. I criteri ed i punteggi per la formazione delle gradutorie di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le modifiche hanno effetto sulla formazione delle graduatorie a partire dall'anno successivo a quello dell'adozione del decreto di modifica. (( Il centro per l'impiego dispone la cancellazione dagli elenchi del lavoratore nei casi previsti dall'articolo 10, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68. ))
Testo vigente dal 14 luglio 2023
