Art. 9 — Termine per la conclusione del procedimento

Il procedimento di rilascio del permesso di ricerca si conclude nel termine di duecentoquaranta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il Ministro dell'industria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvede alla modifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, indicando il termine del comma precedente. Resta salva la facolta' del Ministro, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di procedere a successive e ulteriori riduzioni del termine indicato per la conclusione del procedimento.

Testo vigente dal 8 agosto 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;485~art9 · fonte del testo