Art. 3 — Termini del procedimento

Il termine per la conclusione del procedimento e' di novanta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta di contributo. In caso di esaurimento delle disponibilita' finanziarie, la sospensione del procedimento viene comunicata agli interessati nello stesso termine di cui al comma 1. Il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla modifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento. Resta salva la facolta' del Ministro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini previsti dal presente regolamento.

Testo vigente dal 13 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;363~art3 · fonte del testo