[1]- Criteri generali.

[2]1. La continuita' assistenziale fa parte del programma delle attivita' distrettuali di cui all'art. 14.

[3]2. Al fine di garantire la continuita' assistenziale e per l'intero arco della giornata per tutti i giorni della settimana, la stessa si realizza assicurando, per le urgenze notturne, festive e prefestive, interventi domiciliari e territoriali, dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali.

[4]3. La continuita' assistenziale e' organizzata nell'ambito della programmazione regionale ed e strutturata a livello locale, dalla Azienda competente per territorio, secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.

[5]4. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche, sulla base della organizzazione distrettuale dei servizi stabilita dalle aziende nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e in osservanza del Programma delle attivita' distrettuali che prevede la localizzazione dei servizi a gestione diretta, le attivita' di continuita' assistenziale, garantite nel distretto ai sensi dell'art. 3-quinqies, comma 1, lettera a) del decreto citato, sono assicurate:

  • a)da medici convenzionati sulla base della disciplina di cui agli articoli seguenti del presente Capo;
  • b)da gruppi di medici, anche organizzati in forme associative, convenzionati per la medicina generale per gli assistiti che hanno effettuato la scelta in loro favore, in zone territoriali definite;
  • c)da un singolo convenzionato per la medicina generale residente nella zona anche in forma di disponibilita' domiciliare.

[6]5. I compensi sono corrisposti dall'Azienda a ciascun medico che svolge l'attivita', nelle forme di cui al comma 4 lettere b) e c), anche mediante il pagamento per gli assistiti in carico di una quota capitaria aggiuntiva definita dalla contrattazione regionale, e rapportata a ciascun turno effettuato, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

[7]6. Gli accordi regionali possono prevedere che le Aziende stipulino apposite convenzioni con i medici di cui al comma 4 lett. b) e c).

Testo vigente dal 2 ottobre 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270~art48 · fonte del testo