Art. 9 — Prove d'esame
Gli esami per l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale consistono in tre prove scritte, di cui una sulla conoscenza della lingua straniera, ed in una prova orale. Ciascuna prova e' valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
Testo vigente dal 13 novembre 2004
