[1]Assegno di specificita' A decorrere dal 1° ottobre 2017 al personale di cui all'articolo 1 e' attribuito un assegno di specificita' in ragione del ruolo, del grado di responsabilita' e dell'anzianita' di servizio maturata a decorrere dalla data di immissione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le misure previste nella tabella di seguito riportata:

[2]Qualifiche dei ruoli del personale direttivo

[3]Personale con anzianita' di servizio pari o maggiore di 14 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)

[4]Personale con anzianita' di servizio pari o maggiore di 22 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)

[5]Personale con anzianita' di servizio pari o maggiore di 28 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)

[6]Direttore vicedirigente con scatto 26 anni

[7]109,85

[8]167,38

[9]208,71

[10]Direttore vicedirigente con scatto 16 anni

[11]109,85

[12]167,38

[13]208,71

[14]Direttore vicedirigente

[15]109,85

[16]167,38

[17]208,71

[18]Direttore

[19]96,92

[20]147,69

[21]184,15

[22]Vice direttore

[23]96,92

[24]147,69

[25]184,15

[26]Direttore medico vicedirigente con scatto 26 anni

[27]109,85

[28]167,38

[29]208,71

[30]Direttore medico - vicedirigente con scatto 16 anni

[31]109,85

[32]167,38

[33]208,71

[34]Direttore medico - vicedirigente

[35]109,85

[36]167,38

[37]208,71

[38]Direttore medico

[39]96,92

[40]147,69

[41]184,15

[42]Vice direttore medico

[43]96,92

[44]147,69

[45]184,15

[46]Direttore ginnico - sportivo vicedirigente con scatto 26 anni

[47]109,85

[48]167,38

[49]208,71

[50]Direttore ginnico - sportivo vicedirigente con scatto 16 anni

[51]109,85

[52]167,38

[53]208,71

[54]Direttore ginnico - sportivo vicedirigente

[55]109,85

[56]167,38

[57]208,71

[58]Direttore ginnico - sportivo

[59]96,92

[60]147,69

[61]184,15

[62]Vice direttore ginnico - sportivo

[63]96,92

[64]147,69

[65]184,15

[66]Direttore vicedirigente AIB con scatto 26 anni

[67]109,85

[68]167,38

[69]208,71

[70]Direttore vicedirigente AIB con scatto 16 anni

[71]109,85

[72]167,38

[73]208,71

[74]Direttore vicedirigente AIB

[75]109,85

[76]167,38

[77]208,71

[78]Direttore AIB

[79]96,92

[80]147,69

[81]184,15 Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) mantiene l'anzianita' di servizio maturata nel Corpo forestale dello Stato anche ai fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, in relazione alla continuita' delle funzioni svolte nelle posizioni di provenienza e di assegnazione successiva al transito. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'.1 Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili, si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita', ove spettante, e non rientrano nella base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 ai fini della determinazione dell'indennita' di buonuscita.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, come modificato dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

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Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, come modificato dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018, n. 47, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018, n. 48, sono da intendersi nel senso che la tredicesima mensilita', relativa agli incrementi delle componenti retributive ivi contemplate, e' riconosciuta, per l'anno 2017, nella misura di un dodicesimo per ciascun mese di servizio prestato dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017". Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Testo vigente dal 21 novembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 2018 al 21 novembre 2018.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, come modificato dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

    Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, come modificato dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018, n. 47, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018, n. 48, sono da intendersi nel senso che la tredicesima mensilita', relativa agli incrementi delle componenti retributive ivi contemplate, e' riconosciuta, per l'anno 2017, nella misura di un dodicesimo per ciascun mese di servizio prestato dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017". Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-03-26;48~art3 · fonte del testo