[1]Incremento dell'indennita' di rischio Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 4, comma 3, dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sara' recepito in decreto del Presidente della Repubblica, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
[2]Qualifiche dei ruoli del personale direttivo
[3]Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)
[4]Direttore vicedirigente con scatto 26 anni
[5]79,60
[6]Direttore vicedirigente con scatto 16 anni
[7]79,60
[8]Direttore vicedirigente
[9]79,60
[10]Direttore
[11]79,60
[12]Vice direttore
[13]79,60
[14]Direttore medico-vicedirigente con scatto 26 anni
[15]79,60
[16]Direttore medico-vicedirigente con scatto 16 anni
[17]79,60
[18]Direttore medico-vicedirigente
[19]79,60
[20]Direttore medico
[21]79,60
[22]Vice direttore medico
[23]79,60
[24]Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 26 anni
[25]79,60
[26]Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 16 anni
[27]79,60
[28]Direttore ginnico-sportivo vicedirigente
[29]79,60
[30]Direttore ginnico-sportivo
[31]79,60
[32]Vice direttore ginnico-sportivo
[33]79,60
[34]Direttore vicedirigente AIB con scatto 26 anni
[35]79,60
[36]Direttore vicedirigente AIB con scatto 16 anni
[37]79,60
[38]Direttore vicedirigente AIB
[39]79,60
[40]Direttore AIB
[41]79,60 Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
[42]Qualifiche dei ruoli del personale direttivo
[43]Nuove misure mensili dell'indennita' di rischio dal 1° ottobre 2017 (euro)
[44]Nuove misure mensili dell'indennita' di rischio dal 1° gennaio 2018 (euro)
[45]Direttore vicedirigente con scatto 26 anni
[46]779,92
[47]799,35
[48]Direttore vicedirigente con scatto 16 anni
[49]779,92
[50]799,35
[51]Direttore vicedirigente
[52]779,92
[53]799,35
[54]Direttore
[55]721,21
[56]739,01
[57]Vice direttore
[58]674,03
[59]690,52
[60]Direttore medico-vicedirigente con scatto 26 anni
[61]779,92
[62]799,35
[63]Direttore medico-vicedirigente con scatto 16 anni
[64]779,92
[65]799,35
[66]Direttore medico-vicedirigente
[67]779,92
[68]799,35
[69]Direttore medico
[70]721,21
[71]739,01
[72]Vice direttore medico
[73]674,03
[74]690,52
[75]Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 26 anni
[76]779,92
[77]799,35
[78]Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 16 anni
[79]779,92
[80]799,35
[81]Direttore ginnico-sportivo vicedirigente
[82]779,92
[83]799,35
[84]Direttore ginnico-sportivo
[85]721,21
[86]739,01
[87]Vice direttore ginnico-sportivo
[88]674,03
[89]690,52
[90]Direttore vicedirigente AIB con scatto 26 anni
[91]779,92
[92]799,35
[93]Direttore vicedirigente AIB con scatto 16 anni
[94]779,92
[95]799,35
[96]Direttore vicedirigente AIB
[97]779,92
[98]799,35
[99]Direttore AIB
[100]721,21
[101]739,01 Le misure mensili di cui al comma 2 sono corrisposte per tredici mensilita'.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, come modificato dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127
1Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, come modificato dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018, n. 47, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018, n. 48, sono da intendersi nel senso che la tredicesima mensilita', relativa agli incrementi delle componenti retributive ivi contemplate, e' riconosciuta, per l'anno 2017, nella misura di un dodicesimo per ciascun mese di servizio prestato dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017". Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Testo vigente dal 21 novembre 2018
