[1]Impegno didattico e tirocinio

[2]1. L'impegno didattico complessivo e' di almeno 2000 ore, delle quali 1600 corrispondenti almeno all'equivalente di 21 annualita' e almeno 400 di tirocinio didattico. L'annualita' puo' essere divisa in moduli semestrali. La didattica comprende attivita' teorico-formale, teorico-pratica con annessi laboratori didattici e di tirocinio. Gli insegnanti di ruolo della scuola materna ed elementare sono esonerati dalle attivita' di tirocinio. Il tirocinio didattico, da svolgersi a partire di norma dal terzo anno di corso nell'ambito di una istituzione scolastica pertinente, comprende almeno 400 ore di insegnamento. 2. Il tirocinio e' svolto sotto la guida di un insegnante di scuola materna o elementare ovvero di un direttore didattico designato, con modalita' previste da una apposita convenzione sottoscritta dall'universita' e dalle competenti autorita' scolastiche. Il regolamento didattico della struttura prevede gli opportuni raccordi tra il tirocinio didattico e gli insegnamenti ad esso collegabili. Al termine del tirocinio l'insegnante supervisore esprime una valutazione positiva o negativa, anche sulla base di una relazione analitica redatta dallo studente, che sara' comunque valutata anche in sede di esame di laurea. In caso di valutazione negativa lo studente dovra' ripetere il tirocinio, sotto la guida di un altro insegnante.

Testo vigente dal 12 settembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-31;471~art6 · fonte del testo