[1]Insegnamenti

[2]1. Gli insegnamenti saranno scelti nell'ambito delle aree disciplinari indicate all'art. 13. Tutti gli insegnamenti debbono appartenere ai settori scientifico-disciplinari individuati con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1994 e successive modificazioni e dovranno comunque tenere conto delle peculiarita' professionali specifiche dei due indirizzi del corso di laurea finalizzato all'insegnamento nella scuola primaria. Tuttavia gli insegnamenti dell'area della educazione motoria e della educazione musicale e dell'educazione artistica possono essere individuati dalle facolta' nel regolamento della struttura didattica in coerenza con le finalita' del corso di laurea e di indirizzo e in analogia agli insegnamenti previsti negli istituti superiori di educazione fisica nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti. 2. Gli insegnamenti di cui al comma 1 possono essere attivati con professori a contratto scelti tra gli insegnanti di ruolo delle scuole statali, dei conservatori e delle accademie. In ogni caso il regolamento didattico della struttura prevedera' opportune specificazioni e caratterizzazioni delle discipline in accordo con le finalita' specifiche del corso di laurea. In particolare, nella formulazione dei piani di studio, tenendo conto delle esigenze specifiche dell'insegnamento nella scuola primaria, i consigli delle strutture didattiche competenti dovranno orientare le scelte degli insegnamenti caratterizzanti in termini culturali e professionali rispettivamente i due indirizzi. 3. Fermi restando, a tal fine, quelli che dovranno essere sostenuti obbligatoriamente, gli insegnamenti potranno essere integrati o sostituiti nell'ambito di ciascuna area con altri di analogo contenuto disciplinare ed equivalente finalita' formativa e all'interno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.

Testo vigente dal 12 settembre 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-31;471~art7 · fonte del testo