Art. 11 — Revoca delle autorizzazioni
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 aprile 1998, n. 217.
Abrogato dal 24 luglio 1998
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 aprile 1998, n. 217.
Abrogato dal 24 luglio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 1992 al 24 luglio 1998. 84 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Alle revoche dei provvedimenti di autorizzazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge si provvede con la medesima procedura di cui all'art. 10, previa diffida notificata agli interessati con le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 3. I poteri istruttori dell'Autorita', nonche' le facolta' e i diritti degli interessati, si esercitano a decorrere dal ricevimento di detta diffida, fatta salva la possibilita' per l'Autorita' di ridurre di un terzo, in caso di particolare urgenza, i termini di cui all'art. 7, comma 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 APRILE 1998, N. 217
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-09-10;461~art11 · fonte del testo
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