Norme finali e transitorie 1. Il presente regolamento si applica a partire dall'anno accademico che avra' inizio nell'anno successivo a quello della sua emanazione. 2. Per gli ufficiali che con l'anno accademico di prima applicazione del presente regolamento cominciano il secondo anno di corso e sono dichiarati idonei al termine dello stesso, il calcolo della media per la formazione della graduatoria sara' effettuato tenendo conto, per il primo anno di corso, del punteggio di classificazione annuale determinato secondo le previgenti norme. Visto, il Ministro delle finanze COLOMBO
Testo vigente dal 13 febbraio 1989
